La Legge di Bilancio 2022 ha modificato, tra le altre cose, anche il cosiddetto “Bonus Renzi”, sostituendolo con un nuovo credito IRPEF: il famigerato trattamento integrativo. Come funziona questo trattamento integrativo? Cosa cambia in busta paga nel 2022? Si tratta di un argomento un po’ complesso, affrontiamolo insieme. 

Innanzitutto: quando parliamo di trattamento integrativo 2022 stiamo parlando di tasse e di sgravi fiscali

L’IRPEF, sigla di “Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche”, è una tassa che accomuna moltissimi soggetti: chiunque percepisce un reddito, infatti, è tenuto a pagarla. 

Si tratta però di un’imposta progressiva. Non tutti devono pagare la stessa cifra, ma l’importo varia in base al reddito, in modo proporzionale. Ci sono diversi scaglioni, quindi diversi “blocchi”, nei quali i contribuenti vengono divisi in base a quanto percepiscono; ogni blocco ha un trattamento diverso dagli altri ed è soggetto a regolamentazioni, tassazioni e sgravi fiscali differenti. 

I nuovi scaglioni IRPEF

Una delle novità più significative della Legge di Bilancio 2022 è stata proprio la modifica degli scaglioni delle detrazioni IRPEF: se prima i blocchi erano 5, sono adesso diventati solo 4, li trovi elencati nella tabella qui sotto (il numero  nella seconda colonna si riferisce al reddito annuo lordo).

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Come si inserisce in tutto questo il trattamento integrativo?

Il trattamento integrativo, così come il Bonus Renzi, è un bonus IRPEF, ovvero un rimborso riconosciuto in busta paga ad alcune categorie di lavoratori. Quali categorie sono coinvolte? Dipende dallo scaglione IRPEF di appartenenza, perché – come abbiamo anticipato – ciascun blocco è trattato diversamente. 

Vediamo insieme come. 

Scaglione 1: fino a 15mila euro

Questo è l’unico scaglione che, secondo la nuova normativa, può beneficiare del trattamento integrativo: chi ha un reddito fino a 15mila euro, dunque, ha diritto a ricevere un bonus fino a 1200 euro in un anno, quindi una media di 100 euro al mese aggiuntivi in busta paga.  

Scaglione 2: da 15.000 a 28mila euro

Di norma, chi appartiene al secondo scaglione non può beneficiare del trattamento integrativo. In realtà, però, a questa regola ci sono delle eccezioni. Anche chi ha un reddito tra i 15mila e i 28mila euro, infatti, può vedersi riconosciuto il bonus, ma solo in presenza di specifiche condizioni, determinate dalle spese del contribuente. 

Alcune spese, chiamate detrazioni, possono infatti essere “scaricate” dalle tasse, ovvero possono portare a detrazioni fiscali: vengono sommate tra di loro e il totale dato dalla loro somma viene tolto dalle imposte da pagare. Alla fine, quindi, il lavoratore che ha sostenuto delle spese detraibili si ritrova a pagare meno tasse

Nel caso del trattamento integrativo, allegando alla dichiarazione dei redditi spese legate a (l’elenco che riportiamo non è esaustivo): 

  • familiari a carico
  • mutui immobiliari per acquisto della prima casa 
  • spese per ristrutturazione della casa
  • spese sanitarie

è possibile accedere al bonus, qualora la somma di queste detrazioni risulti superiore all’imposta lorda (ovvero alla tassa che bisogna pagare).

Scaglioni 3 e 4: superiore a 28mila euro

Chi ha un reddito superiore a 28mila euro, invece, non ha diritto a beneficiare del trattamento integrativo. La legge n 21/2020, che prevedeva una detrazione per chi aveva un reddito compreso tra i 28mila e i 40mila euro, infatti, è stata soppressa con la nuova legge di Bilancio e dunque non è più valida. 

Hai diritto al trattamento integrativo 2022? 

Puoi scegliere 3 strade: 

  • Richiedere l’applicazione del Trattamento Integrativo → mese dopo mese il bonus ti verrà erogato in busta paga, sulla base del tuo stipendio presunto 
  • Richiedere la NON applicazione del Trattamento Integrativo → in fase di redazione del 730 il lavoratore si rivolge ad un professionista, solitamente un commercialista, che si occuperà di calcolare se effettivamente il contribuente ha diritto al trattamento integrativo, e a quanto ammonta
  • Richiedere l’applicazione del Trattamento Integrativo solo in sede di conguaglio → in questo terzo caso l’azienda erogherà il trattamento a fine anno in base al solo reddito percepito dalla società.

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